Per quanto per molti sia scontato , su un sito web aziendale, la partita IVA è obbligatoria o meglio è obbligatorio che venga chiaramente esposta sulla home page o preferibilmente nel footer (parte bassa) del sito magari in tutte le pagine insieme a riferimenti per contatti e sede legale.
Partita IVA obbligatoria
A stabilirlo è l’art. 35 del DPR 633/1972, in quanto il contribuente intestatario della Partita IVA e titolare si sito web aziendale “deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto“
Tale obbligo, diversamente da quello che credono molti, web agency comprese, sussiste non solo per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico ma anche se per semplici siti web aziendali. Infatti “l’obbligo di indicazione del numero di partita IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita IVA, come chiaramente disposto dall’art. 35, comma 1”.
In caso di omessa indicazione della partita IVA la sanzione applicabile varia da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000 ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997.
Cosa è necessario per un sito web
Quando si realizza un sito web fai da te o affidandosi ad aziende specializzate è importante è opportuno controllare che vengano rispettati i requisiti previsti per legge per non incorrere in sanzioni e noie di tipo legale. Cerchiamo di ricapitolare insieme cosa controllare o approfondire:
- inserimento nel sito dei dati obbligatori (sede legale e P.IVA);
- rispetto della legge sulla privacy del sito web;
- rispetto della normativa sull’ utilizzo dei cookies;
- non utilizzare immagini e testi coperti da copyright (Google images è pieno di immagini che non possono essere liberamente utilizzate);
- nel caso di siti ecommerce, va fatta comunicazione tramite SCIA al comune di competenza, insericre chiare condizioni di vendita e tutte le info per i consumatori ben in vista. per approfondimenti : Decreto Legislativo 1 marzo 1998, nr. 114. Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione” incluso sito Internet.